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Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 21/02/2006 (Rv. 588285 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Questione relativa alla non integrità del contraddittorio - Rilevabilità su eccezione o d'ufficio nel giudizio di rinvio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588285-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Il giudizio di cassazione rende immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale e preclude, in sede di rinvio, l'esame della questione della non integrità, anche non originaria, del contraddittorio nelle precedenti fasi di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)