Sez. 5, Sentenza n. 6188 del 20/03/2006 (Rv. 588014 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta di successione - Avviso di liquidazione contenente negazione di beneficio fiscale - Natura - Atto di imposizione contenente un accertamento negativo - Impugnazione - Effetti - Nascita di una lite pendente definibile ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il provvedimento con il quale l'Ufficio liquida l'imposta di successione, negando la spettanza dell'agevolazione richiesta dal contribuente (nella specie, esclusione dall'attivo ereditario di immobili di interesse storico o artistico), implica un accertamento negativo e, quindi, si risolve in un atto di imposizione, la cui impugnazione ha come effetto la nascita di una lite pendente che può essere definita ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)