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Sez. 1, Sentenza n. 2270 del 16/02/2001 (Rv. 543894 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità aggiuntiva ex art. 17 legge n. 865 del 1971 - Ambito di applicazione - Coltivatore diretto non rivestente la qualità di fittavolo, mezzadro, colono o compartecipe del fondo espropriato - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543894-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 non spetta a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi lo coltivava sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)