Sez. 1, Sentenza n. 2270 del 16/02/2001 (Rv. 543894 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità aggiuntiva ex art. 17 legge n. 865 del 1971 - Ambito di applicazione - Coltivatore diretto non rivestente la qualità di fittavolo, mezzadro, colono o compartecipe del fondo espropriato - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 non spetta a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi lo coltivava sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)