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Sez. 5, Sentenza n. 1036 del 07/11/1968 Ud. (dep. 27/01/1969) Rv. 110085 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVE(NUOVE) - POTERE DISCREZIONALE - RIGETTO DELL'ISTANZA - NECESSITA DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110085-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVE(NUOVE) - POTERE DISCREZIONALE - RIGETTO DELL'ISTANZA - NECESSITA DI MOTIVAZIONE.*

Secondo il sistema processuale vigente, la facolta di rinnovare in parte il dibattimento, sancita dall'art. 520 P.P. cod.proc.pen., implica l'Esercizio di poteri discrezionali affidati all'iniziativa del giudice di appello, anche quando vengono sollecitati ad istanza di parte, e poggia sulla libera valutazione della sufficienza o meno delle prove acquisite e della necessita ed opportunita di nuove indagini tuttavia, nell'Esercizio di quei poteri, il giudice ha l'Obbligo di prendere in esame il motivo di appello con cui specificamente fu chiesta la rinnovazione del dibattimento e di giustificare il diniego dell'istanza. (V. 108560, anno 1968, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)