Sez. L, Sentenza n. 4156 del 21/06/1986 (Rv. 446942 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - PROLUNGAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO FINO AI LIMITI DI ETÀ PREVISTI PER GLI UOMINI - ESERCIZIO DELLA OPERAZIONE - MODALITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - PROLUNGAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO FINO AI LIMITI DI ETÀ PREVISTI PER GLI UOMINI - ESERCIZIO DELLA OPERAZIONE - MODALITÀ.*
L'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro), nel concedere alla lavoratrice la facoltà di optare per il prolungamento del rapporto di lavoro fino ai limiti di età previsti per gli uomini, "previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia", prevede un termine cui, in ragione della sua funzione, va riconosciuta natura perentoria, con la conseguenza che l'inosservanza di esso fa decadere la lavoratrice dal diritto di opzione attribuitole dalla norma. Tale decadenza, peraltro, vertendosi in tema di diritti disponibili, può essere impedita, ai sensi dell'art. 2966 cod. civ., dal riconoscimento del diritto ad opera del datore di lavoro, restando l'indagine in ordine alla configurabilità di siffatto riconoscimento (che può essere anche tacito purché risultante da elementi univoci) affidata al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (V 789/75, mass n 374154).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)