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Sez. 3, Sentenza n. 3797 del 04/06/1988 (Rv. 459032 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459032-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'interrogatorio non formale va disposto ad iniziativa del giudice, per cui alla richiesta formulata da una parte deve attribuirsi il mero valore di sollecitazione dell'attività discrezionale del giudice stesso. Consegue che il mancato Esercizio di tale facoltà, anche dopo l'introduzione del nuovo rito del lavoro, non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità. (Conf 683/82, mass n 418472).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)