Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillita' pubblica o privata
1. Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillita' pubblica o privata, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Art. 658 Procurato allarme presso l'Autorita'
1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
2. Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorita'.
Art. 660 Molestia o disturbo alle persone
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 661 Abuso della credulita' popolare
1. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.
§ 2. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicita'
Art. 662 Esercizio abusivo dell'arte tipografica
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di' riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Art. 663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire diecimila.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Art. 663-bis Divulgazione di stampa clandestina
1. Salvo che il fatto non costituisca, reato piu' grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e punto con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno.
Art. 664 Distruzione o deterioramento di affissioni
1. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con l'ammenda fino a lire tremila.
2. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', la pena e' dell'ammenda fino a lire mille.
§ 3. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
Art. 665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
2. Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.
3. Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorita', la pena e' dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire tremila.
Art. 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
2. Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, la pena e' dell'arresto fino a un mese.47
Art. 667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo
1. Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
2. Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all' Autorita'.
3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' commesso contro il divieto dell'Autorita', la pena e' dell'arresto fino a un mese.
Art. 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita'.
3. Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
4. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.
§ 4. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio
Art. 669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
3. La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:
1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';
2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
Art. 670 Mendicita'
1. Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto fino a tre mesi.
2. La pena e' dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto e' commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformita' o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta'.
Art. 671 Impiego di minori nell'accattonaggio
1. Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
2. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dall'ufficio di tutore.
Sezione II. Delle contravvenzioni concernenti l'incolumita' pubblica
§ 1. Delle contravvenzioni concernenti l'incolumita' delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Art. 672 Omessa custodia e mal governo di animali
1. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.
2. Alla stessa pena soggiace:
1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.
Art. 673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
1. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorita' per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
2. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
Art. 674 Getto pericoloso di cose
1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 675 Collocamento pericoloso di cose
1. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Art. 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni
1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.
2. Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.