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Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO - In genere. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670460-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.

Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)