Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO - In genere. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.
Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)