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Sez. L, Sentenza n. 4808 del 04/10/1985 (Rv. 442216 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RICORSO PER CASSAZIONE - RIGETTO - CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442216-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RICORSO PER CASSAZIONE - RIGETTO - CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso per Cassazione, avverso la statuizione della sentenza di merito che ha negato al lavoratore, rimasto soccombente in una controversia previdenziale, l'esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità richiede l'ulteriore accertamento della temerarietà e della manifesta infondatezza del ricorso, la quale è desumibile anche dalla denuncia di vizi di motivazione o di violazioni di leggi ictu oculi inconsistenti. (V 4657/82, mass n 422612).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)