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Regolamento (CE) N. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Testo in vigore al

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3, visto il progetto comune approvato il 12 settembre 2002 dal comitato di conciliazione,

La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE4, istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato.

Il comitato scientifico direttivo ha formulato, sin dall'adozione di tale direttiva, una serie di pareri la cui conclusione principale è che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali risultati inidonei al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria non devono entrare nella catena alimentare animale.

Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare a seconda della natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le eventuali utilizzazioni di taluni materiali di origine animale e definire norme per l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale diversa da quella nei mangimi e norme per la loro eliminazione.

Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno chiarire il rapporto tra la direttiva 90/667/CEE e la normativa comunitaria in materia ambientale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della normativa esistente in materia ambientale né ostacola l'elaborazione di ulteriori norme sulla protezione dell'ambiente, segnatamente per quanto concerne i rifiuti biodegradabili.

La conferenza scientifica internazionale sulle farine di carne e di ossa, organizzata a Bruxelles il 1o e il 2 luglio 1997 dalla Commissione e dal Parlamento europeo, ha avviato un dibattito sulla produzione di tali farine e sul loro utilizzo per l'alimentazione degli animali. La conferenza ha invitato a proseguire la riflessione sulle future politiche da applicare nel settore. Nel novembre 1997, al fine di avviare un dibattito pubblico il più ampio possibile sul futuro della normativa comunitaria relativa agli alimenti per animali, la Commissione ha ultimato un documento di consultazione sulle farine di carne e di ossa. Tale consultazione ha rivelato un generale consenso circa la necessità di modificare la direttiva 90/667/CEE per tener conto dei nuovi dati scientifici.

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 16 novembre 2000 sull'ESB e la sicurezza dei mangimi animali5, ha chiesto un divieto dell'uso di proteine animali nei mangimi fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

Secondo i pareri scientifici, la pratica di alimentare una specie animale con proteine derivate dai corpi o parti di corpi della stessa specie presenta il rischio di diffondere malattie. Come misura precauzionale, questa pratica deve pertanto essere vietata. Devono essere adottate norme di attuazione al fine di assicurare la necessaria separazione dei sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati nei mangimi in ogni fase della trasformazione, del magazzinaggio e del trasporto. Tuttavia, devono poter essere stabilite deroghe a tale divieto generale in relazione ai pesci e agli animali da pelliccia, se avallate da pareri scientifici.

I rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale possono essere altresì un vettore di diffusione di malattie. Tutti i rifiuti di questo genere provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali devono essere eliminati in modo sicuro. I rifiuti di cucina e ristorazione prodotti all'interno della Comunità non devono essere utilizzati per nutrire animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.

A partire dall'ottobre 1996, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha svolto diverse serie di ispezioni negli Stati membri per valutare la presenza e la gestione dei principali fattori di rischio connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e delle relative procedure di sorveglianza. Parte della valutazione riguardava i sistemi di lavorazione degli scarti a fini commerciali e altri metodi di smaltimento dei rifiuti di origine animale. A seguito delle ispezioni sono state formulate conclusioni generali e un certo numero di raccomandazioni, in particolare per quanto concerne la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale.

Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, immagazzinati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, di incenerimento o di coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.

La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti6 non si applica agli impianti di incenerimento se i rifiuti trattati comprendono unicamente carcasse di animali. È necessario stabilire prescrizioni minime per tali impianti di incenerimento onde proteggere la salute pubblica e degli animali. In attesa dell'adozione di requisiti comunitari, gli Stati membri possono adottare la normativa in materia ambientale per detti impianti. Requisiti meno severi devono applicarsi agli impianti di incenerimento a bassa capacità, come quelli situati nelle aziende agricole e nei crematori per animali da compagnia, in considerazione del rischio minore presentato dal materiale trattato e per evitare trasporti non necessari di sottoprodotti di origine animale.

Occorre stabilire norme specifiche di controllo degli impianti di trasformazione, in particolare per quanto concerne le procedure particolareggiate per la convalida dei metodi di trasformazione e l'autocontrollo della produzione.

Deroghe alle norme sull'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale possono rivelarsi appropriate per agevolare l'alimentazione di animali non destinati al consumo umano. Le autorità competenti devono controllare tali utilizzazioni.

Possono altresì risultare opportune deroghe che consentano l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in loco in condizioni controllate. La Commissione deve ricevere le informazioni necessarie per essere in grado di monitorare la situazione e per stabilire, se del caso, norme di attuazione.

È necessario effettuare ispezioni comunitarie negli Stati membri per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni sanitarie. Tali ispezioni devono includere procedure di verifica.

La normativa comunitaria in materia di sanità è fondata su solide basi scientifiche. Per questo motivo, i comitati scientifici competenti istituiti con le decisioni della Commissione 97/404/CE7 e 97/579/CE8 devono essere consultati ogniqualvolta risulti necessario. In particolare, occorrono ulteriori pareri scientifici sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale in fertilizzanti organici e ammendanti. In attesa dell'adozione di norme comunitarie alla luce di detti pareri, gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe di quelle previste nel presente regolamento, a condizione che tali norme rispettino la restante normativa comunitaria applicabile.

Le modalità di sostegno finanziario per la trasformazione, la raccolta, il magazzinaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale variano molto da uno Stato membro all'altro. Per evitare che ciò possa incidere sulle condizioni di concorrenza tra i prodotti agricoli è necessario svolgere un'analisi e, se del caso, adottare opportune disposizioni a livello comunitario.

Alla luce di quanto sopra esposto appare pertanto necessario procedere a una revisione sostanziale della normativa comunitaria sui sottoprodotti di origine animale.

I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in particolare, le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana) sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore ed accrescerne la produttività, sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i rischi sensibili di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario applicare requisiti particolari all'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, segnatamente nelle regioni con un livello sanitario elevato.

Per garantire che i prodotti importati dai paesi terzi rispettino norme d'igiene almeno uguali o equivalenti a quelle applicate dalla Comunità occorre introdurre, per tali paesi e i relativi stabilimenti, un sistema di riconoscimento associato a una procedura comunitaria di ispezione che consenta di garantire che le condizioni del riconoscimento stesso siano rispettate. L'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e di materie prime per la loro produzione può aver luogo a condizioni differenti da quelle applicabili ai prodotti comunitari corrispondenti, in particolare per quanto concerne le garanzie richieste riguardo ai residui di sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE9. Per garantire che i suddetti alimenti e le relative materie prime vengano destinati esclusivamente all'uso previsto occorre stabilire misure di controllo adeguate sull'importazione dei materiali che beneficiano di siffatte deroghe.

I sottoprodotti di origine animale in transito nella Comunità e quelli provenienti dalla Comunità e destinati all'esportazione possono comportare un rischio per la salute pubblica e degli animali all'interno della Comunità. A detti movimenti devono quindi applicarsi talune prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Il documento di accompagnamento dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni del presente regolamento. Il certificato sanitario deve essere mantenuto al fine di verificare la destinazione di taluni prodotti importati.

La direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE10, persegue dette finalità.

Il Consiglio e la Commissione hanno adottato varie decisioni di applicazione delle direttive 90/667/CEE e 92/118/CEE. La direttiva 92/118/CEE è stata inoltre modificata in maniera sostanziale e si prevedono ulteriori modificazioni. Di conseguenza, un gran numero di atti comunitari disciplina attualmente il settore dei sottoprodotti di origine animale e sussiste l'esigenza di una semplificazione.

Una tale semplificazione consentirà inoltre una maggiore trasparenza per quanto riguarda le norme sanitarie specifiche relative a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La semplificazione delle norme sanitarie specifiche non deve tuttavia condurre alla deregolamentazione. Occorre pertanto mantenere e, per garantire la tutela della salute pubblica e degli animali, rafforzare le norme sanitarie particolareggiate per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

I prodotti in questione devono essere assoggettati alle norme di controllo veterinario, ivi compresi controlli effettuati da esperti della Commissione, e alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno11.

Sono necessari controlli efficaci sui prodotti importati nella Comunità. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante l'attuazione dei controlli prescritti dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità12.

Pertanto, la direttiva 90/667/CEE, la decisione 95/348/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme veterinarie e di polizia sanitaria applicabili nel Regno Unito e in Irlanda per il trattamento di taluni tipi di rifiuti destinati alla vendita su scala locale per l'alimentazione di determinate categorie di animali13, e la decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione14, devono essere abrogate.

Per tener conto del progresso tecnico e scientifico, è opportuno instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente istituito dal regolamento (CE) 178/200215.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione16,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002 Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente F. Hansen (3) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 84), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2001 (GU C 45 E del 19.2.2002, pag. 70) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 e decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.