((Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza))
Testo in vigore al
Art. 14
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 15
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 16
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 17
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 18
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 19
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 20
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 21
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 22
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 23
1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
Titolo III. Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente
Capo I. Dell'avanzamento in generale
Art. 25
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 26
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 27
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 28
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 29
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 30
IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Capo II. Commissioni di avanzamento e valutazione
Art. 31
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
Art. 32
1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento e' costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
Art. 33
1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente.
2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere sentito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66