Sez. L, Sentenza n. 2049 del 14/03/1990 (Rv. 465883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE PATTUITA IN MISURA FISSA MENSILE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE PATTUITA IN MISURA FISSA MENSILE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Nel caso di retribuzione pattuita in misura fissa mensile, la Determinazione della retribuzione giornaliera, soggetta a trattenuta a seguito di sciopero, deve essere effettuata, in Mancanza di regole legali inderogabili che impongano l'adozione di un determinato divisore, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, l'interpretazione della quale (ove di diritto comune) è censurabile in Sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua del C.C.n.L. 22 settembre 1981 per i piloti dipendenti da compagnie di navigazione aerea a partecipazione statale, aveva ritenuto, in particolare, che una giornata di sciopero importasse la ritenuta di un trentesimo - anziché di un ventesimo - della retribuzione mensile). (V 2574/88, mass n 458312).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)