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Sez. L, Ordinanza n. 14127 del 21/05/2024 (Rv. 671206-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione - Illegittimità - Diritto dei lavoratori somministrati agli emolumenti premiali previsti dalla contrattazione collettiva dell'utilizzatore - Condizioni - Applicabilità dell'art. 2126 c.c. - Anche al pubblico impiego contrattualizzato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In ipotesi di rapporti di somministrazione di lavoro illegittimi, i lavoratori somministrati che hanno partecipato a specifici progetti realizzati dall'utilizzatore hanno diritto agli ulteriori emolumenti premiali aggiuntivi della retribuzione a tal fine previsti, a parità di mansioni e di raggiungimento degli obiettivi, per il personale dipendente dell'utilizzatore dalla contrattazione collettiva di riferimento, sebbene non in applicazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, ma, stante l'abusività del ricorso alla somministrazione, in forza della norma di chiusura di cui all'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato.

Costituzione art. 1, Costituzione art. 4, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)