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Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 06/11/1976 (Rv. 382720 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE DI INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DEL FATTO E SULLA RESPONSABILITA DEL PROSCIOLTO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382720-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE DI INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DEL FATTO E SULLA RESPONSABILITA DEL PROSCIOLTO - PERSISTENZA.*

L'autorita del giudicato penale nel giudizio civile, ai sensi degli artt 27 e 28 cod proc pen, riguarda le sole sentenze irrevocabili, pronunciate in seguito a dibattimento. Pertanto, la sentenza istruttoria di proscioglimento 'per non aver commesso il fattò non comporta alcuna preclusione o limitazione del potere del giudice civile di indagare sulla sussistenza di quel fatto e sulla responsabilita del prosciolto. (V 2107/74, mass n 370413; (V 970/71, mass n 350905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)