Sez. 3, Sentenza n. 9217 del 07/11/1994 (Rv. 488414 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di valore - Risarcimento danni per ritardata consegna dell'immobile locato - Rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento - Funzione - Interessi sulla somma rivalutata - Natura compensativa.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Nei debiti di valore (nella specie: risarcimento dei danni per ritardato adempimento dell'obbligazione di riconsegna dell'immobile locato) la rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni e gli interessi sulla somma rivalutata hanno funzioni diverse, perché la prima è diretta a ripristinare la situazione anteriore al comportamento illecito che ha causato il danno, mentre gli interessi hanno natura compensativa e decorrono dal giorno in cui il danno si è verificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)