Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto
Testo in vigore al
Capo II. Il presidente e la giunta regionale
Art. 25
1. La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, ed e' eletta dal Consiglio fra, i suoi membri, con le modalita' stabilite dall'articolo seguente.
Art. 26
1. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da uno o piu' Gruppi consiliari, e collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri, membri della Giunta.
2. Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente e della Giunta, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. E' eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.
Art. 27
1. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
2. Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di revoca del Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.
Art. 28
1. Il Consiglio regionale revoca congiuntamente il Presidente e la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione di una mozione che deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. La mozione deve essere discussa dal Consiglio regionale non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione, e votata per appello nominale, a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Presidente o di un terzo dei membri della Giunta comportano la decadenza della Giunta.
4. In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della Giunta, questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio, con voto per appello nominale.
5. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta la decadenza.
Art. 29
1. Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente le dimissioni e la cessazione di singoli membri della Giunta sono comunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio, che le presenta immediatamente al Consiglio per le decisioni conseguenti.
2. In caso di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio, osservati gli adempimenti previsti all'articolo 11, secondo comma, convoca il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.
Art. 30
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
2. Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione amministrativa; sovraintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla relazione generale sull'attivita' svolta dall'amministrazione regionale; esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. La designazione e comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale e al Commissario del Governo.
Art. 31
1. L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale e' incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o di interesse pubblico, che operi nella Regione.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.
Art. 32
1. La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione e, in conformita' con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione.
2. La Giunta regionale:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) esercita l'attivita' amministrativa di sua competenza;
c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;
d) redige annualmente una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale;
e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;
f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;
g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;
h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;
i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.
Art. 33
1. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente puo' attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del Presidente, puo' affidare a singoli o piu' membri compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
Art. 34
1. Al Presidente e ai membri della Giunta e' attribuita con legge regionale una indennita' di carica.
Titolo III. Le funzioni regionali
Capo I. Disposizioni generali
Art. 35
1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative mediante il concorso dei cittadini e degli enti locali, e gli apporti autonomi dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche e professionali.
2. A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali alla informazione sulla attivita' legislativa e amministrativa regionale come condizione indispensabile per una completa partecipazione.
3. Il dovere di informazione e' assolto secondo quanto previsto dalla legge regionale, anche mediante l'impiego di speciali strumenti di comunicazione e con diretti incontri degli organi regionali con le rappresentanze degli enti e organismi di cui al primo comma.
4. La Regione consulta le predette rappresentanze sulle questioni di interesse generale promuovendo conferenze regionali su specifici problemi e in particolare per quanto attiene la programmazione regionale.
5. Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali, quando ne facciano richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle Commissioni consiliari.
Art. 36
1. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge in discussione.
2. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente che ne fa adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
3. Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto, e' tenuta a procedere all'audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.
Capo II. La funzione legislativa
Art. 37
1. La potesta' legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale.
2. Non e' ammessa l'adozione di decreti legislativi o di decreti-legge.
Art. 38
1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.
2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori.
3. Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalita' di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
4. Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.
Art. 39
1. I progetti di legge o di regolamento devono essere esaminati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.
2. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 40
1. La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.
2. La procedura d'urgenza e' in ogni caso adottata per il riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione.
Art. 41
1. I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale.
2. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalita' stabilite dal Regolamento.
3. Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto e' iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed e' discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
Art. 42
1. Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo entro cinque giorni dalla approvazione.
2. I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione.
Art. 43
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.
2. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga", ovvero: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta".
4. I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo da parte dell'organo di cui all'articolo 125 della Costituzione.
5. Il testo del regolamento e' preceduto dalla Formula:
"Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
6. Al testo del regolamento segue la formula: "Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione".
Art. 44
1. Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.
2. La legge regionale prevede termini piu' brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.
3. La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.
4. I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.
Art. 45
1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per: deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.
2. La legge regionale stabilisce le modalita' di attuazione del referendum.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.