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Sez. 2, Sentenza n. 122 del 04/01/1995 (Rv. 489546 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Mancanza in atti della sentenza impugnata - improcedibilità dell'appello - Configurabilità - obbligo dell'appellante di depositare copia della sentenza nel fascicolo d'ufficio - Insussistenza - Obbligo di controllo e di ricerca della sentenza o di ricostruzione del fascicolo d'ufficio a carico del cancelliere - Insussistenza - obbligo del cancelliere di inserire nel fascicolo d'ufficio copia del dispositivo della sentenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489546-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

La mancanza in atti della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità dell'appello, in quanto preclude al giudice la verifica della corrispondenza dei motivi di gravame al contenuto della sentenza stessa e, conseguentemente, la possibilità di decidere in merito all'appello, la sussistenza della quale non può affermarsi sul presupposto che la sentenza debba ritenersi comunque acquisita nel fascicolo d'ufficio insieme con le copie degli atti delle parti, poiché nessuna norma impone all'appellante (e tanto meno all'appellato) il deposito nel detto fascicolo di copia della sentenza impugnata (art. 73 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 168 cod. proc. civ.), né pone a carico del cancelliere alcun obbligo di controllo e quindi di ricerca della sentenza (obbligo limitato dagli artt. 168 e 359 cod, proc. civ. al solo inserimento, nel fascicolo d'ufficio, di copia del dispositivo della sentenza) o di ricostruzione del fascicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 73, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)