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Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 11/07/1989 (Rv. 463339 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - OPERAZIONE DI GIROCONTO - TRASFERIMENTO DI SOMME DAL CONTO DI UN CLIENTE A QUELLO DI ALTRO CLIENTE - SODDISFACIMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE DEL CREDITO DELLA BANCA VERSO IL SECONDO CLIENTE - ATTO A TITOLO GRATUITO NEI RAPPORTI TRA FALLITO E DEBITORE - ATTO SOLUTORIO NEI RAPPORTI TRA LA BANCA ED IL FALLITO.*
Stato
decisa il 1989-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463339-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - OPERAZIONE DI GIROCONTO - TRASFERIMENTO DI SOMME DAL CONTO DI UN CLIENTE A QUELLO DI ALTRO CLIENTE - SODDISFACIMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE DEL CREDITO DELLA BANCA VERSO IL SECONDO CLIENTE - ATTO A TITOLO GRATUITO NEI RAPPORTI TRA FALLITO E DEBITORE - ATTO SOLUTORIO NEI RAPPORTI TRA LA BANCA ED IL FALLITO.*

Con riguardo ad operazione di "giroconto", mediante la quale, con il trasferimento di somme dal conto di un cliente a quello di altro cliente, la banca soddisfi (mediante compensazione) il proprio credito verso il secondo, e per il caso di sopravvenienza del fallimento del primo, un atto a titolo gratuito, come tale assoggettabile alla declaratoria d'inefficacia di cui all'art. 64 della legge fallimentare (in contraddittorio del beneficiario), è configurabile solo nel rapporto tra fallito e debitore, mentre, nel rapporto fra il fallito stesso e la banca creditrice, la suddetta operazione integra un atto solutorio, che è impugnabile con l'Azione revocatoria di cui all'art. 67 della citata legge, nel concorso del requisito della notevole sproporzione della controprestazione, ove vi sia un corrispettivo a carico della banca, nonché in contraddittorio della sola banca, alla stregua della estraneità del debitore rispetto ad una pronuncia destinata a produrre effetti esclusivamente nei confronti dello "accipiens". (V 5548/83, mass n 430492).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)