Sez. 3, Sentenza n. 29623 del 18/11/2024 (Rv. 672895-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Patrocinio a spese dello Stato - Mancato deposito del provvedimento di ammissione - Acquisizione in atti dell’intervenuta revoca dell’ammissione - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
In tema di patrocinio a spese dello Stato, in caso di mancato deposito del provvedimento di ammissione e di acquisizione in atti dell'intervenuta revoca dell'ammissione al beneficio, va esclusa l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 1 c.p.c., stante il raggiungimento dello scopo della norma relativo alla verificabile regolarità procedimentale sotto il profilo dell'emergenza degli oneri pubblici di spesa. (Nella specie, la S.C., in un giudizio introdotto da soggetti che, pur dichiarando di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, non avevano prodotto il relativo provvedimento di ammissione, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto era stata rinvenuta nel fascicolo d'ufficio la nota della cancelleria con cui si chiedeva il recupero delle spese di giustizia, implicitamente dando per acquisita la sopravvenuta revoca del beneficio).
Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)