Sez. 3, Sentenza n. 24371 del 16/11/2006 (Rv. 593322 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | Contenuto - Requisiti - Forma - Individuazione - Adozione della stessa forma prevista per il contratto cui si riferisce - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA
La ratifica di un contratto, pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del "dominus" di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere, deve, tuttavia, rivestire, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, cod. civ., la stessa forma scritta richiesta per il contratto, onde, qualora si tratti - come nella specie - di affitto di bene immobile produttivo di durata ultranovennale, essa richiede "ad substantiam" la forma scritta. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza del giudice di merito che vi si era conformata, avendo escluso l'effetto di ratifica del suddetto contratto ultranovennale per "facta concludentia", del tipo dell'avvenuta percezione dei canoni, la cui condotta, peraltro, si sarebbe dovuta considerare costituente una mera operazione e non un negozio giuridico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)