diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1088 del 24/02/1986 (Rv. 444590 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - RESPONSABILITÀ EX ART. 2636 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - QUALITÀ NELL'UNICO AZIONISTA DI PERSONA GIURIDICA, RAGIONI DELLA CONCENTRAZIONE DELLE AZIONI, CONOSCENZA DA PARTE DI DETTO AZIONISTA DI TALI CONCENTRAZIONI E DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PER EFFETTO DELL'INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444590-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - RESPONSABILITÀ EX ART. 2636 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - QUALITÀ NELL'UNICO AZIONISTA DI PERSONA GIURIDICA, RAGIONI DELLA CONCENTRAZIONE DELLE AZIONI, CONOSCENZA DA PARTE DI DETTO AZIONISTA DI TALI CONCENTRAZIONI E DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PER EFFETTO DELL'INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*

La responsabilità illimitata del socio unico azionista, prevista dall'art. 2362 cod. civ. per il caso d'insolvenza della società partecipata, sussiste anche quando detto unico socio sia una persona giuridica, e, in particolare, una società per azioni, mentre restano pure in tale ipotesi irrilevanti sia le ragioni che abbiano determinato la concentrazione delle azioni (quale la sussistenza o meno di un intento speculativo), sia la circostanza che il creditore conosca o meno tale concentrazione; sia infine il fatto che la insolvenza della predetta società partecipata ne abbia comportato la dichiarazione di fallimento. (V 7152/83, mass n 431754; (V 6594/81, mass n 417448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)