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REGOLAMENTO (CEE) N. 1562/78 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1978 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati ne settore dei grassi

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che l'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva ha lo scopo di mantenere il livello di consumo di questo prodotto nella Comunità dinanzi alla concorrenza degli altri oli vegetali e di garantire ai produttori un equo reddito per la quantità di olio d'oliva effettivamente prodotta;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che il regime attuale di aiuti alla produzione non permette di conseguire le finalità suindicate; che infatti esso comporta diverse misure di controllo che, a causa della loro complessità e del numero considerevole dei produttori interessati, risultano difficilmente applicabili e provocano fortissimi ritardi nel versamento degli aiuti;

considerando inoltre che negli ultimi anni il consumo di olio d'oliva nella Comunità ha subito una sensibile contrazione a causa della diversa evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e degli oli concorrenti; che il regime attuale di aiuti non sembra più atto a favorire una ripresa del consumo di olio d'oliva e rischia inoltre di creare nuovi problemi sul piano della produzione;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno instaurare un nuovo regime che prevede la concessione di un aiuto al consumo inteso a garantire la vendita dell'olio d'oliva a prezzi concorrenziali rispetto a quelli degli oli de semi;

considerando che, per assicurare una gestione efficace del regime d'aiuto al consumo, occorre prevedere la possibilità di affidare la gestione di tale regime d'aiuto ad un organismo interprofessionale posto sotto il controllo dello Stato membro interessato; che per assicurare il funzionamento di questo organismo occorre prevedere la possibilità di riscuotere una quota dai beneficiari dell'aiuto;

considerando che, essendo l'aiuto in questione limitato alle quantità vendute sul mercato comunitario, occorre prevedere la concessione ai produttori di un aiuto forfettario destinato a compensare la limitazione dell'aiut al consumo alle quantità succitate; che per evitare eccedenze strutturali occorre prevedere che la concessione di tale aiuto alla produzione sia limitato alle superfici investite ad olivi alla data di entrata in vigore del nuovo regime;

considerando che, per contribuire alla realizzazione dell'equilibrio tra offerta e domanda, possono risultare opportune azioni volte a migliorare la qualità del prodotto ed a favorirne lo smercio ed il consumo; che è opportuno prevedere che le spese derivanti da queste azioni siano a carico dei produttori nonché degli altri beneficiari di tali azioni;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il regime d'aiuto alla produzione possono conseguire il loro scopo soltanto se il prezzo al quale il produttore vende il proprio olio sul mercato è il più vicino possibile al prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto citato; che è quindi necessario prevedere meccanismi stabilizzatori all'interno della Comunità;

considerando che la stabilità perseguita potrà essere raggiunta se verrà data ai produttori o alle loro associazioni la possibilità di offrire l'olio d'oliva agl organismi competenti degli Stati membri; che è necessario limitare tale possibilità a tali categorie, onde evitare che vengano presentati all'intervento oli che abbiano beneficiato dell'aiuto al consumo o oli importati;

considerando che, per favorire lo smercio ordinato della produzione comunitaria, occorre rendere più elastico il regime delle maggiorazioni mensili; che, a tal fine, è opportuno prevedere l'adozione di misure speciali d'intervento a fine campagna;

considerando che, per quanto riquarda l'importazione di olio d'oliva diverso da quello non trattato, il regolament n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/783, ha previsto la fissazione di un prelievo il cui elemento mobile è derivato dal prelievo applicabile alla quantità di olio non trattato necessaria alla sua produzione; che l'esperienza ha dimostrato che l'evoluzione del mercato mondiale degli oli diversi da quelli non trattati puo non corrispondere a quella del mercato degli oli non trattati; che tale divergenza rischia di turbare il mercato comunitario; che per ovviare a tale inconveniente è necessario prevedere la possibilità di fissare un prelievo che tenga conto della situazione del mercato dell'olio diverso da quello non trattato;

considerando che la possibilità di fissare un prelievo speciale per l'olio diverso da quello non trattato rende inutile il mantenimento del regime degli importi compensativi per tale olio;

considerando che, per quanto riquarda gli scambi con i paesi terzi, il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale4, ha derogato al regime di fissazione del prelievo sulla base di un prezzo cif ed ha stabilito che il prelievo venga determinato mediante gara;

considerando che le difficoltà di valutazione della situazione effettiva del mercato mondiale, che hanno motivato l'adozione di questo regime particolare, rischian di ripresentarsi in futuro; che occorre pertanto prevedere la possibilità di applicare nuovamente tale regime, previa sospensione dell'applicazione del sistema originario di fissazione del prelievo;

considerando che il commercio internazionale delle olive, delle sanse e di altri residui interessa un volume di scambio molto esiguo rispetto a quello degli oli d'oliva; che, al fine di semplificare le procedure amministrative, è opportuno limitare l'applicazione del regime di fissazione del prelievo mediante gara alle importazioni di olio d'oliva; che a tale scopo è necessario prevedere la possibilità di esonerare dall'applicazione di questo regime le importazioni di olio d'oliva che non incidono sull'evoluzione del commercio internazionale di tale prodotto;

considerando che la costituzione di associazioni di produttori nel settore dell'olio d'oliva puo favorire l'efficace funzionamento del regime di aiuto alla produzione, in particolare mediante la loro partecipazione a taluni lavori di gestione del regime stesso; che, per offrire alle associazioni riconosciute i mezzi per conseguire tale obiettivo, è necessario che tra i presupposti per il loro riconoscimento figuri l'obbligo di effettuare determinate operazioni connesse con l'applicazione di detto regime; che, dati i compiti affidati alle associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relativo unioni5, è opportuno concedere ai loro soci un aiuto in funzione della quantità di olio che essi hanno effettivamente prodotto;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dell'olio d'oliva e dei compiti particolari affidati alle associazioni, è neccessario prevedere misure supplementari destinate ad agevolare la costituzione e il funzionamento di tali organizzazioni;

considerando che, per garantire una maggiore stabilità del mercato, è opportuno offrire alle associazioni di produttori la possibilità di concludere, a determinate condizioni, contratti di magazzinaggio;

considerando che per assicurare l'applicazione corretta dei regimi d'aiuto precitati è necessario prevedere l'obbligo per gli Stati membri di prendere delle sanzioni nei confronti delle eventuali violazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 29 giugno 1978. Per il Consiglio Il Presidente S. AUKEN