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Sez. 2, Sentenza n. 2302 del 10/08/1964 (Rv. 303455 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - IN GENERE - IMPOSIZIONE DI ONERI REALI CON CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE APPROVATO DALLA TOTALITA DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303455-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - IN GENERE - IMPOSIZIONE DI ONERI REALI CON CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE APPROVATO DALLA TOTALITA DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITA.*

Il regolamento di condominio puo contenere delle clausole, approvate dalla totalita dei condomini, le quali, nell'interesse comune, e cioe al fine di assicurare un miglior godimento dell'edificio in condominio, stabiliscano limiti ai poteri e alle facolta che ciascun condomino ha sulla parte di edificio di sua esclusiva proprieta, venendosi cosi a costituire degli oneri reali. Tali clausole, per essere restrittive della proprieta esclusiva dei condomini, debbono essere espressamente e chiaramente enunciate. (V 4434/57; 2489/54; 705/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)