Sez. 1, Sentenza n. 20503 del 08/04/2015 Cc. (dep. 18/05/2015) Rv. 263671 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Delitto di associazione per delinquere organizzata all'estero e finalizzata a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini stranieri - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine al reato di cui all'art. 416 cod.pen., nella ipotesi di associazione per delinquere organizzata all'estero e finalizzata all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari, trattandosi di reato transnazionale commesso da gruppo criminale organizzato che dispiega i suoi effetti in Italia. (In motivazione, la Corte ha precisato che al delitto di associazione transnazionale è applicabile l'art. 7, n.5), cod.pen.in forza di quanto previsto dagli artt. 15, comma secondo, lett. c), e 5, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 2000, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 7 com. 1 n. 5, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Tratt. Internaz. 15/11/2000 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)