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Sez. 2, Ordinanza n. 17356 del 01/06/2026 (Rv. 678543-01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA | Testamento olografo - Data dell'atto - Indicazione completa del giorno, mese ed anno - Necessità - Omissione totale o parziale - Annullamento del testamento - Valutazione della rilevanza sul regolamento d'interessi contenuto nell'atto - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678543-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese e anno, costituisce, ai sensi dell'art. 602, comma 3, c.c., un requisito essenziale di forma dell'atto, la cui assenza comporta la sua annullabilità ex art. 606, comma 2, c.c., anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione totale o parziale, sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.

Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)