Sez. 3, Sentenza n. 37220 del 16/05/2013 Ud. (dep. 11/09/2013) Rv. 256973 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Legittimazione del difensore - Procura speciale - Presunzione del conferimento del mandato alle liti per un solo grado del processo - Insussistenza di un potere di ratifica della parte sostanziale.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione del conferimento del mandato alle liti per un solo grado del processo può essere superata da una diversa manifestazione di volontà la quale deve emergere dal mandato previsto dall'art. 100 cod. proc. pen. e non può essere ritratta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. (le quali assolvono la diversa funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale); né da circostanze esterne, quali la sollecitazione dell'iniziativa impugnatoria del P.M. ex art. 572 cod. proc. pen. o la presenza fisica della parte civile all'udienza tenutasi davanti alla corte d'appello, non essendo contemplato dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 572
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)