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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 137 del 10/01/2012 (Rv. 621012 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Impugnazioni principale ed incidentale proposte nei confronti della medesima parte - Proponibilità di distinti ricorsi incidentali avverso le due impugnazioni - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621012-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

La parte alla quale siano stati notificati da soggetti diversi due ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza (l'uno principale e l'altro incidentale), ove intenda proporre anch'essa ricorso incidentale, è tenuta a farlo con un unico atto per non consumare il proprio potere d'impugnazione; pertanto, una volta che abbia proposto ricorso incidentale avverso il ricorso principale proposto da una parte, non può proporre un successivo ricorso incidentale per resistere al ricorso (da qualificarsi anch'esso incidentale) di altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)