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Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 23/08/1990 (Rv. 469015 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO - PERDITA DI EFFICACIA DELL'ORDINANZA DI RILASCIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469015-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO - PERDITA DI EFFICACIA DELL'ORDINANZA DI RILASCIO - ESCLUSIONE.*

In tema di procedimento di convalida di sfratto, la mancata riassunzione del giudizio, nel termine perentorio fissato dal pretore ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ. non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza provvisoria di rilascio, la quale va considerata come convalida dello sfratto (o della licenza), atteso che ciò che si estingue è il giudizio sulla opposizione dell'intimato, non il giudizio sulla domanda dell'attore di risoluzione del contratto di locazione. (V 2619/90, mass n 466308).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)