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Sez. 1, Sentenza n. 6450 del 28/05/1992 (Rv. 477431 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere | Svalutazione monetaria - Domanda relativa - Formulazione in appello con riferimento ad un debito di valuta considerato in primo grado di valore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477431-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere

La domanda di risarcimento del maggior danno per effetto della svalutazione monetaria, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., che venga formulata in appello con riferimento ad un debito di valuta dopo che in primo grado sia stata chiesta la rivalutazione monetaria relativamente allo stesso debito considerato quale debito di valore, costituisce "mutatio libelli", - come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)