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Sez. 6, Sentenza n. 27433 del 10/01/2017 Ud. (dep. 01/06/2017) Rv. 270396 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Nozione - Requisiti - Differenze rispetto al concorso nel reato ci dui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 - Struttura organizzativa.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270396-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione la S.C. ha precisato che la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)