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Sez. 3 - , Sentenza n. 22913 del 10/11/2016 (Rv. 642972 - 01)

MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO | Incarico di stare in giudizio in nome e per conto del mandante - Nomina del difensore - Designazione da parte del mandante - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642972-01

MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO

Il mandatario che agisca in giudizio sulla base di una procura sostanziale ricevuta dal titolare del rapporto dedotto in causa, non è soggetto all'onere di munirsi di un difensore nominato da quest'ultimo, essendo quella con il legale una relazione d'indole strettamente tecnico-processuale rimessa al governo discrezionale della parte legittimata a stare in giudizio, rispetto alla quale la figura del mandante rimane, di principio, del tutto estranea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)