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Sez. 1, Sentenza n. 10730 del 01/07/1980 Ud. (dep. 22/10/1980) Rv. 146291 - 01

REATO - CAUSALITA (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - ACCERTAMENTO DEL CONCORSO DI COLPA DELLA PARTE LESA O DEL TERZO - NECESSITA DELLA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO DI COLPE IN TERMINI ARITMETICI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146291-01

REATO - CAUSALITA (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - ACCERTAMENTO DEL CONCORSO DI COLPA DELLA PARTE LESA O DEL TERZO - NECESSITA DELLA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO DI COLPE IN TERMINI ARITMETICI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Nel processo per reato colposo, l'Obbligo per il giudice di accertare l'esistenza e la quantita del contributo causale di persone diverse dall'imputato non e necessario che sia espresso in termini aritmetici, quando l'espressione usata possa essere concretamente utilizzata sia per l'applicazione della pena che per la misura del risarcimento del danno. (nella specie il contributo causale del terzo era stato riconosciuto, nella motivazione della sentenza, come quantitativamente simile a quello dell'imputato e la Cassazione ha chiarito che l'imputato, cui era stato inflitto il minimo della pena, non aveva interesse a dolersi della mancata fissazione in termini aritmetici del contributo causale del terzo e che la parte civile non aveva interesse ad impugnare, dal momento che le espressioni impropriamente utilizzate nella motivazione non impedivano al giudice civile di tradurre in termini numerici l'entita dei vari apporti causali).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)