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Sez. 1, Sentenza n. 54607 del 02/11/2016 Cc. (dep. 22/12/2016) Rv. 268591 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Richiesta di riesame priva di motivi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Rinvio alle argomentazioni del provvedimento impugnato - Sufficienza - Ragioni - Censure riguardanti le esigenze cautelari - Rigetto - Indicazione dei motivi - NecessitĂ .
Stato
decisa il 2016-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268591-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In caso di richiesta di riesame di una misura cautelare personale priva di motivi di ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale del riesame può limitarsi, anche solo implicitamente, a fare rinvio alle argomentazioni rese dal provvedimento impugnato sugli aspetti non censurati - in applicazione del principio di reciproca integrazione dei provvedimenti - essendo invece tenuto ad indicare in modo espresso i motivi di rigetto delle censure riguardanti le esigenze cautelari. (Conf. n. 54608 del 2016)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)