Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 22/06/1966 (Rv. 323195 - 01)
MANDATO - IN GENERE - COMMESSI - POTERI RAPPRESENTATIVI - LIMITI - SPENDITA ESPRESSA DEL NOME DELL'IMPRENDITORE - SPECIFICO CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA - SUPERFLUITA.*
MANDATO - IN GENERE - COMMESSI - POTERI RAPPRESENTATIVI - LIMITI - SPENDITA ESPRESSA DEL NOME DELL'IMPRENDITORE - SPECIFICO CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA - SUPERFLUITA.*
Il commesso, in relazione ai poteri di limitata rappresentanza dell'imprenditore, normalmente conferitigli come riflesso della funzione di ausiliare del medesimo, puo concludere affari nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa commerciale, anche in difetto di una espressa contemplatio domini e di un effettivo conferimento di poteri rappresentativi, ma non ha tuttavia la facolta di risolvere i contratti gia conclusi da esso medesimo o direttamente dall'imprenditore. Relativamente a tali contratti egli e solo legittimato a ricevere le dichiarazioni dei terzi contraenti nei confronti del titolare della azienda. (per riferimento 1889'16-7-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)