Sez. L, Sentenza n. 3976 del 23/02/2026 (Rv. 677832-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Patto di stabilità degli enti locali - Inosservanza della disciplina - Divieto di assunzione di personale - Ambito di applicazione.
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In tema di rispetto del patto di stabilità interno, l'art. 31, comma 26, lett. d), della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede che l'ente locale nell'anno successivo a quello dell'inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale, si interpreta nel senso che,
qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio ivi stabilito, il divieto opera solo successivamente all'inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.
Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 20, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 26 lett. D), Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 28, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 30, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)