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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25642 del 21/12/2015 (Rv. 638081 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Indennità di volo erogata al personale in servizio - Agevolazione di cui all'art. 51, comma 6, TUIR - Spettanza - Estensione ai titolari di trattamento di quiescenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638081-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all'indennità di volo (di cui all'art. 59 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 "ratione temporis" vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all'indennità di volo fruita nel corso dell'attività lavorativa. Detta agevolazione si giustifica, invero, solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa anche all'aumento della pensione e dell'indennità "una tantum" previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 59, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)