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Sez. L, Sentenza n. 19271 del 20/08/2013 (Rv. 628413 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Contenuto della comunicazione di cui all'art. 4, comma nono, legge n. 223 del 1991 - Legittimazione ad avviare la procedura - Spettanza - Datore di lavoro attuale - Futuro cessionario del ramo di azienda - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628413-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo, poiché il contenuto delle comunicazioni previste dai commi secondo e nono dell'art. 4 della legge 30 luglio 1991, n. 223, non può che avere ad oggetto le condizioni in cui si trova l'impresa al momento in cui avvia la procedura - non potendosi, invece, riferirsi ad assetti o a processi di riorganizzazione produttiva ancora futuri ed eventuali - legittimato ad avviare una procedura di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223 del 1991 è il solo titolare, nel lato datoriale, del rapporto di lavoro, non anche un futuro ed eventuale suo cessionario ex art. 2112 cod. civ., in quanto, non solo non è possibile configurare una successione in una procedura anziché in posizioni giuridiche attive o passive, ma il trasferimento di un ramo d'azienda presso il cessionario muta i parametri fattuali di riferimento per verificare l'attualità e la consistenza numerica dell'eccedenza di personale, anche in vista dell'esame congiunto, in sede sindacale, previsto dal comma quinto del citato art. 4.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 5 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)