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Sez. 2, Sentenza n. 6621 del 19/03/2026 (Rv. 677478-01)

BORSA - IN GENERE | Sanzioni amministrative Consob - Retroattività della lex mitior sul trattamento sanzionatorio - Quantificazione della sanzione da parte del giudice del merito - Criteri - Proporzionalità rispetto alla sanzione calcolata prima dello ius superveniens - Necessità - Esclusione. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677478-01

BORSA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative Consob, ove debba applicarsi retroattivamente la lex mitior che attenua il trattamento sanzionatorio, il giudice di merito ha il solo obbligo di rimodulare la sanzione entro i limiti (minimo e massimo) della nuova cornice edittale, attenendosi agli ordinari criteri di quantificazione, ma non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla sanzione pecuniaria calcolata prima dello ius superveniens.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)