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Sez. 2 - , Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021 (Rv. 660460 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Ordinanza ingiunzione - Misura della sanzione - Controllo del giudice - Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2021-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660460-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)