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Sistemazione della previdenza marinara

Testo in vigore al

Art. 3

1. I contributi previsti dall'art. 16 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificati con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nella seguente misura:

  1. 1) Navi di stazza lorda fino a 300 tonnellate:

    1. a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 16 per cento e per la bassa forza 17 per cento delle competenze medie;

    2. b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 4 per cento e per la bassa forza 3 per cento delle competenze medie.

  2. 2) Navi di stazza lorda, superiore a 300 tonnellate:

    1. a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie;

    2. b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie.2

2. Per le persone indicate nel secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo e' stabilito nella misura del 21 per cento delle competenze medie.

3. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5

2. Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:

  1. a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione e 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne;
    se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica, di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione di cui 10 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione puo' essere liquidata a 55 anni;

  2. b) le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione, di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne;

  3. c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro eta', purche' abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni a condizione che, in questo caso, abbiano compiuto almeno un anno di navigazione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di invalidita' da parte delle commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773;

  4. d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.

Art. 6

1. L'art. 22 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 14 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 345, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

2. La misura della pensione e' stabilita in base alla media delle competenze piu' elevate sulle quali l'inscritto ha contribuito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in tre anni di navigazione ed e' costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi di navigazione compiuta in qualsiasi tempo, considerando come un anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

3. Per le pensioni da liquidarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera una navigazione di trenta anni quando quella effettivamente compiuta, con esclusione delle maggiorazioni di cui all'art. 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sia di almeno 25 anni.

4. In nessun caso la pensione dell'inscritto puo' superare la competenza media, ne', se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio o di malattia in navigazione, a norma del precedente art. 5, ultimo comma, essere inferiore alla meta' della competenza media suddetta.

5. Ferme restando le disposizioni del precedente comma, agli assicurati marittimi che inoltrino la domanda di pensione di vecchiaia dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima viene maggiorata di un trentesimo della competenza media per ogni anno intero di navigazione sino al 65° anno di eta', se uomini, e 60°, se donne.

6. Il differimento della liquidazione della pensione oltre i limiti dell'eta' pensionabile comporta l'obbligo delle normali contribuzioni globali di cui all'art. 3.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al quarto, comma del presente articolo, la pensione e' aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di eta' non superiore ai 18 anni o anche di eta' superiore purche' inabile al lavoro.

8. Le pensioni di cui sopra sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione della festivita' natalizia.

Art. 7

1. Per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi del precedente articolo, le competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno moltiplicate per 70 quelle di importo non superiore a lire 350 mensili, per 65 quelle di importo corrispondente a 400 lire mensili e per 60 quelle di importo di 450 lire mensili e superiori.

2. Con lo stesso procedimento saranno riliquidate le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data, ma in base a competenza media formata esclusivamente o con il concorso delle competenze di cui alla tabella B allegata alla legge 26 ottobre 1919, n. 1936, saranno riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1 gennaio 1920 come se compiuta a decorrere da detta data.

4. In nessun caso la pensione potra' essere inferiore a lire 96.000
annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilita'.2

5. La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

6. Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del precedente e del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto trattamento. A tale fine la pensione predetta sara' considerata unitamente alle altre pensioni ed assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

7. La pensione di invalidita' decorre o dal giorno in cui l'invalidita' stessa viene riconosciuta su domanda dell'interessato, o dalla data in cui l'inscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.

8. La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori ed i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o del pensionato, sempreche' da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'inscritto o del pensionato stesso. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda.

Art. 8

1. L'inscritto che, al compimento del sessantesimo anno di eta', se uomo, o del cinquantacinquesimo, se donna, possa far valere almeno dieci anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione di invalidita', puo' chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione di invalidita' o vecchiaia.

2. Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelle corrispondenti della tabella di cui al precedente art. 1 in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

3. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'eta'.

4. Per gli inscritti che alla data di pubblicazione della presente legge avessero compiuta l'eta' di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne, il termine di sei mesi decorre da tale data.

Art. 9

1. L'art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 14 della legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, e' abrogato.

2. Se l'inscritto compie il sessantesimo anno di eta', se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna e non si avvalga della facolta' di cui al precedente art. 8 e anche prima, se sia accertata la inabilita' al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 5 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni o integrazioni, e cio' anche quando l'inscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione.

3. In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920, computabili in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15%.

4. La corrispondente quota di pensione base e' a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo art. 21.

5. Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli e' liquidata una quota di pensione supplementare eguale a dodici volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilita' delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

6. Tale pensione supplementare e' per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

7. Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti, puo' ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto e' disposto dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

8. Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti non e' in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 10

1. I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1 luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, a termine degli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ancorche' l'inscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra.

2. Non potra' tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'inscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di eta' o di inabilita' alba, navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

3. L'effettivo trasferimento dei contributi ha luogo al momento della liquidazione della pensione nei casi previsti e secondo le norme stabilite dall'art. 9 della presente legge.

4. Le persone che contribuiscono ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, non possono contemporaneamente contribuire alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

5. Il contributo previsto dal secondo comma dell'art. 3 della presente legge, per le persone di cui al precedente comma, e' a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Titolo II. Disposizioni per il personale inscritto alla gestione speciale

Art. 12

1. Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e' cosi' modificato:
"L'inscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni:
a) abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di eta' o 35 anni di assicurazione.
Detti limiti di eta' sono ridotti rispettivamente a 55 e 60 anni per le donne;
b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione".
L'art. 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e' abrogato.

Art. 13

1. I contributi fissati dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nelle seguenti misure:

  1. a) a carico del datore di lavoro il 15 per cento della retribuzione sino al limite indicato dal precedente art. 11;

  2. b) a carico del prestatore d'opera il 6 per cento della retribuzione sino a limite indicato alla lettera precedente.23

2. Tali contributi, nei riguardi del personale di stato maggiore navigante inscritto anche alla Gestione marittimi, sono comprensivi dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

3. Ai fini del presente articolo, per retribuzione s'intende:

  1. 1) stipendio o paga;

  2. 2) indennita' di contingenza;

  3. 3) indennita' di grado;

  4. 4) assegno ad personam;

  5. 5) tredicesima mensilita' o rateogratifica natalizia.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessato mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14

1. Ai fini della determinazione della media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, dette retribuzioni vanno riferite a quelle in atto per gli inscritti aventi pari grado e anzianita' di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Le pensioni della Gestione speciale liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del regio decreto 2, settembre 1912, n. 1058, saranno maggiorate di 39 volte.2

3. Per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1939 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della maggiorazione predetta, sara' provveduto alla loro riliquidazione silla base della media delle retribuzioni vigenti nell'anno 1937, corrispondenti a quelle godute nell'ultimo triennio di Servizio.

4. Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, i contributi accreditati ai conti individuali di cui all'art. 6 del regio decreto stesso, dal 1 gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno considerati, ai fini della liquidazione e riliquidazione della pensione, nella misura in cui sarebbero stati se versati nell'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianita'.

5. La predetta maggiorazione di 39 volte si applica alle pensioni dei fondi Lloyd Triestino e Adria nella misura in atto anteriormente al 1 aprile 1943.2

6. In nessun caso la pensione potra' essere inferiore a lire 96.000
annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilita'.2

7. I trattamenti minimi di cui sopra sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico, minore di 18 anni o inabile al lavoro.

8. Il supplemento di pensione, di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e' ragguagliato a dodici volte il totale dei contributi versati all'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia.

9. La disposizione del sesto comma non si applica ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia, e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

10. Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto trattamento.

11. A tale fine la pensione predetta sara' considerata unitamente alle altre pensioni e assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

Art. 15

1. Ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale navigante di stato maggiore inscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, l'ammontare dei contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge si intende maggiorato di 31 volte.2

2. Per i contributi dovuti dal 1 gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione viene effettuata sulla base dei contributi che sarebbero stati versati per l'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianita'.

3. Le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno riliquidate in conformita' dei precedenti commi.

Art. 16

1. Agli effetti della determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera a) del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, si considerano le retribuzioni che sarebbero state godute, con pari grado e anzianita' di servizio, durante l'anno in cui viene versato il contributo stesso.

2. Le persone che continuino il versamento del contributo, ai sensi del precedente comma, potranno liquidare la pensione di vecchiaia quando abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne, e possano far valere 20 anni di assicurazione.

3. La contribuzione effettuata ai sensi del primo comma del precedente articolo esclude la contemporanea contribuzione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti anche quando sia prestata opera, retribuita alle dipendenze di altri. In quest'ultimo caso sara' a carico del datore di lavoro la parte del contributo corrispondente alla quota che egli avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Art. 18

1. Il personale navigante e amministrativo in servizio alla data del 1 gennaio 1944, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del citato decreto, e dalle altre forme di previdenza previste dai decreti Ministeriali numeri 12 e 13 del 18 agosto 1938 emanati in forza della delega di cui all'art. 20 del decreto stesso, ha facolta' di chiedere l'iscrizione alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le societa' di navigazione attuali e cessate contemplate nell'art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

2. A tale effetto dovra' essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

3. La facolta' di cui al primo comma potra' essere esercitata anche dai superstiti.

4. Le modalita' per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 19

1. Il personale marittimo che, a seguito del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 231, riguardante la estensione nei territori annessi delle funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile, abbia continuano l'assicurazione ai sensi del primo comma dell'art. 2 di detto decreto ed il personale, gia' dipendente dalla Societa' di navigazione "Lloyd Triestino" che sia titolare di pensione liquidata secondo le norme della legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907, modificata con ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B. L. I. n. 138, possono fare opzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un trattamento di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

2. La domanda di opzione dovra' essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III. Disposizioni generali e finali

Art. 20

1. Il trattamento previsto alla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennita' caropane e il Fondo di solidarieta' sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.

Art. 21

1. A ciascuna delle Gestioni previste dalla presente legge si provvede mediante due Fondi:

  1. A) Fondo di capitalizzazione.

  2. B) Fondo di ripartizione.

2. I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono devoluti per l'uno per cento al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della gestione marittimi.

3. Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate al personale navigante a norma della presente legge, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione.

4. I contributi di cui all'art. 13 sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale.

5. Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli inscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione.

6. Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione e' trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'art. 6 del decreto stesso.

7. Per il personale navigante e amministrativo il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'art. 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto, i contributi di cui all'articolo 13 della presente legge nei limiti della quota dovuta al Fondo di capitalizzazione sono destinati, rispettivamente, al pagamento dei premi ed eventuale incremento del valore delle polizze e all'accreditamento dei conti individuali predetti.

8. Il tre per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dai commi precedenti e' destinato alla costituzione di una speciale riserva.

9. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

10. I fondi disponibili, nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalita' e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 23

1. In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, ai fini previdenziali, di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti di contribuzione, e' concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura dell'onere e' destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.