Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 21/02/2006 (Rv. 586973 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Requisiti - Indicazione della risoluzione in caso di mancato adempimento nel termine fissato - Necessità - Possibilità di fornire tale indicazione con atto successivo - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE
La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro un certo termine, restando escluso che tale manifestazione possa sopraggiungere in un momento successivo alla diffida.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)