Sez. 2, Sentenza n. 158 del 08/01/1966 (Rv. 320304 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IMPIANTI DI USO COMUNE: PORTINERIA - ELIMINAZIONE - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IMPIANTI DI USO COMUNE: PORTINERIA - ELIMINAZIONE - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA.*
Se il regolamento condominiale, predisposto dal costruttore ed accettato dai condomini nei singoli Atti di acquisto, si limita, nell'interesse collettivo di costoro, ad istituire e disciplinare un servizio condominiale, nella specie, portierato, tendente essenzialmente alla custodia e pulizia delle cose comuni, senza attribuire ad alcuno dei condomini speciali diritti e vantaggi, e lecita la sostituzione di quel servizio, riconosciuto oneroso, con altri mezzi idonei, C.d. portiere-automatico, deliberata dalla maggioranza dell'assemblea dei condomini e non all'unanimita, non versandosi nella ipotesi di cui allo art. 1120, II comma, cod. civ. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)