Sez. 1, Sentenza n. 8539 del 04/07/1996 Ud. (dep. 19/09/1996) Rv. 205630 - 01
Imputabilità - Vizio di mente - In genere | Infermità idonea a escludere o a diminuire la capacità di intendere e di volere - Nozione.
Imputabilità - Vizio di mente - In genere
La nozione giuridica di infermità rilevante ai fini dell'esclusione della capacità di intendere o di volere deve essere ritenuta compiutamente integrata nell'ipotesi di accertata "malattia di mente" in senso medico-legale. Ne consegue che lo stato di mente tale da escludere o da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente essere dipendente da una causa patologica che, quantunque non inquadrabile nelle figure tipiche della nosografia psichiatrica, abbia alterato, sia pure temporaneamente i processi dell'intelligenza e della volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)