Sez. 3, Sentenza n. 4548 del 11/10/1978 (Rv. 394226 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - AL FALSO RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL CREDITORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - AL FALSO RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL CREDITORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il pagamento effettuato al falso rappresentante del creditore libera il debitore nel caso eccezionale in cui l'errore del debitore stesso sia stato determinato dal comportamento colposo del creditore: comportamento che ben puo ritenersi integrato dall'accettazione, da parte del creditore stesso, di un pagamento parziale (acconto) effettuato dal debitore nelle mani dell'apparente rappresentante, si che sono liberatori i versamenti successivi effettuati nelle mani di quest'ultimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)