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Sez. L, Sentenza n. 15156 del 11/07/2011 (Rv. 618617 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Giudice - Convincimento - Valutazione complessiva degli elementi di prova - Onere del ricorrente - Critica di un solo elemento della valutazione - Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618617-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio di motivazione sul "decisum", non potendo limitarsi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione. (Nella specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva sottolineato l'efficienza causale dell'esposizione a fibre d'amianto, alla quale il lavoratore era stato soggetto in quanto addetto ai lavori di scoibentazione dei tubi di riscaldamento e che era comprovata dalla presenza di una cospicua quantità di fibre nei polmoni, il cui nesso eziologico non era rimasto interrotto, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., dal tabagismo del dipendente medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)