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Sez. 3, Sentenza n. 1957 del 17/07/1963 (Rv. 263011 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO - IN GENERE - INVESTIMENTO DI VEICOLO FERMO FUORI STRADA.*
Stato
decisa il 1963-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263011-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO - IN GENERE - INVESTIMENTO DI VEICOLO FERMO FUORI STRADA.*

In tema di circolazione stradale, lo scontro tra veicoli, oggetto della previsione di cui al secondo comma dell'art 2054 cod civ, sussiste anche quando uno dei veicoli sia fermo o in sosta su strada o area pubblica di pertinenza della stessa, in una fase cioe, della circolazione, che e costituita da movimenti e da arresti. Non sussiste, invece, se un veicolo trovandosi non in circolazione, ma in sosta su area estranea all'ambito stradale, venga investito e danneggiato da altro veicolo che, circolando su via pubblica ne fuoriesca e si immetta su quella area determinando la collisione ricorrendo in tal caso la previsione di cui al primo comma del predetto articolò con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, che la presunzione di colpa grava unicamente sul conducente del veicolo investitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)