Sez. 4, Sentenza n. 1930 del 02/09/1985 Cc. (dep. 10/10/1985) Rv. 170633 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - COMPUTO DEL TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA CAUTELARE - REATO ASSORBITO, QUOAD POENAM, NELL'AUMENTO PER LA CONTINUAZIONE - PERDITA DELL'AUTONOMIA AI FINI DEL COMPUTO DEL TERMINE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ASSORBITA NELLA RICETTAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - COMPUTO DEL TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA CAUTELARE - REATO ASSORBITO, QUOAD POENAM, NELL'AUMENTO PER LA CONTINUAZIONE - PERDITA DELL'AUTONOMIA AI FINI DEL COMPUTO DEL TERMINE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ASSORBITA NELLA RICETTAZIONE.*
Ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare, un reato non perde la propria autonomia per il fatto di essere stato assorbito, quoad poenam a norma dell'art. 81, secondo comma cod. pen., nell'aumento per la continuazione applicato sulla pena irrogata per il reato base. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso nel quale l'imputato aveva sostenuto che il computo del termine doveva essere effettuato in relazione al solo ritenuto reato base di ricettazione, senza considerare la pena prevista per il reato di associazione per delinquere posto in continuazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)