Sez. 3, Sentenza n. 2880 del 25/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100116 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE NON AUTORIZZATA - BUONA FEDE FONDATA SUL PARERE FAVOREVOLE DELL'ORGANO CONSULTIVO - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE NON AUTORIZZATA - BUONA FEDE FONDATA SUL PARERE FAVOREVOLE DELL'ORGANO CONSULTIVO - IRRILEVANZA.*
L'autorizzazione amministrativa, a cui l'art 31 della legge n 1150 del 1942 subordina l'esecuzione di opere edilizie, e data con provvedimento del sindaco del comune. Oltre che da tale norma, si desume esplicitamente dagli artt 32 e 41 della legge che non puo darsi inizio all'attivita costruttiva, se prima non sia stata rilasciata la licenza dal detto organo competente. Nessuna Rilevanza puo, pertanto, avere la pretesa buona fede, l'erroneo convincimento di non far cosa illecita, desunto dalla circostanza che, in concreto, l'organo consultivo tecnico(commissione edilizia), si fosse gia espresso favorevolmente all'approvazione del progetto. Siffatta erronea opinione si risolve, invero, in un errore sul contenuto di una norma penalmente sanzionata, qual'e quella in esame, e si versa quindi in tema d'ignoranza della legge penale, che non puo essere invocata a propria scusa(art 5 cod pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)