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Sez. 2, Sentenza n. 27356 del 17/05/2001 Ud. (dep. 05/07/2001) Rv. 219643 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Ordinanza anticipatoria di udienza emessa nel corso del dibattimento - Termine per la notifica di cui all'art.465 cod.proc.pen. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2001-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219643-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

L'ordinanza anticipatoria dell'udienza adottata dal giudice nel corso del dibattimento non deve essere notificata all'imputato almeno sette giorni prima della nuova udienza, atteso che tale obbligo è previsto dall'art. 465 cod.proc.pen. esclusivamente nell'ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l'attività difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 465 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)