Sez. L, Sentenza n. 5886 del 18/06/1994 (Rv. 487115 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Pensione consortile per i dipendenti dei consorzi di bonifica e indennità di anzianità - Natura e funzione rispettive - Presupposti di erogazione e criteri di erogazione - Distinzione - Blocco dell'indennità di contingenza "ex lege" n. 91 del 1977 - Applicabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere
Le pensione consortile, prevista dall'art. 71 del contratto collettivo 25 marzo 1976 per i dipendenti dei consorzi di bonifica, si differenzia per natura e funzione rispetto all'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 cod. civ. (nel testo originario), e, in particolare, sia con riferimento ai presupposti di erogazione - in quanto quest'ultima è dovuta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, mentre la pensione consortile spetta solo a chi abbia prestato servizio per almeno venti anni - sia per quanto attiene ai criteri di erogazione - in quanto, sotto un primo profilo, l'indennità di anzianità è dovuta per intero indipendentemente dalle cause di risoluzione del rapporto mentre la pensione è dovuta in misura minore per i dimissionari, e, sotto un ulteriore profilo, attinente ai criteri di erogazione ai superstiti, l'indennità di anzianità è dovuta per l'intero ai soggetti indicati nell'art. 2122 cod. civ., mentre la pensione è riversibile, in misura ridotta, soltanto in favore delle persone indicate nel contratto -, sia, infine, perché l'indennità di anzianità ha natura essenzialmente retributiva, mentre la pensione consortile ha natura previdenziale. Pertanto non è applicabile a quest'ultima la norma di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91, che prevede il blocco dell'indennità di contingenza per "tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 art. 1 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)